Autotrasporto: no al controllo a distanza

Irrogata una sanzione di 50.000 euro a un’azienda per installazione di GPS sui veicoli (Garante per la protezione dei dati personali, nota 21 marzo 2025, n. 533).

Una sanzione di 50.000 euro è stata irrogata dal Garante per la protezione dei dati personali a un’azienda di autotrasporto che ha installato impianti GPS sui propri veicoli, controllando in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa.

Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda. 

Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema GPS tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad esempio quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa sulla riservatezza dei dati e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e l’informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. 

Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE.

Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento della sanzione, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema GPS alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.

CCNL Bancari: firmato l’accordo sulle libertà sindacali

L’accordo prevede l’aumento delle ore di permesso per gli iscritti alle organizzazione sindacali

Lo scorso 21 marzo è stato sottoscritto da Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cigl, Uilca e Unisin l’accordo in materia di libertà sindacali, che sostituisce l’accordo del 25 febbraio 2019.
Innanzitutto, viene confermata la centralità delle relazioni sindacali ed un’efficace rappresentanza dei lavoratori e lavoratrice anche attraverso la funzione delle rappresentanze sindacali.
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028 e prevede, innanzitutto, un aumento del monte ore dei permessi a 7 ore e 30 minuti per ciascun iscritto delle organizzazioni firmatarie che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori/lavoratrici.
E’, inoltre, prevista l’istituzione della nuova figura del Rappresentante Sindacale Territoriale nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, con durata massima di 4 anni. Ai tali rappresentanti sono concessi 8 ore mensili.

CCNL Scuola: siglata la sequenza contrattuale sui collaboratori linguistici

Previsto un aumento mensile pari a 87,71 euro mensili per 13 mensilità

Il 18 marzo scorso, l’Aran e le OO.SS. di categoria hanno siglato la sequenza contrattuale del CCNL Scuola relativa ai collaboratori esperti linguistici, come indicato all’art. 178, comma 1, lett. d del contratto del 18 gennaio 2024, riguardante il triennio 2019/2021. La decorrenza della sequenza contrattuale parte dal giorno successivo alla stipula.
Per quel che riguarda il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici, tabella C2-Università del CCNL 18 gennaio 2024, è incrementato di 87,71 euro mensili per 13 mensilità, a valere dal 1° gennaio 2022. Pertanto, da quella data lo stipendio annuo lordo del collaboratori linguisti è pari a 17.000,00 euro annui lordi per 12 mensilità per 500 ore effettive annue, a cui si aggiunge la tredicesima. Inoltre, viene precisato che l’incremento sopra indicato assorbe, fino a concorrenza del suo intero importo, il trattamento economico di Ateneo.
Mentre, il trattamento integrativo in godimento viene ridotto, in virtù del riassorbimento indicato in precedenza, nei casi in cui risulti maggiore dell’incremento di 87,71 euro mensili, o azzerato nei casi in cui l’incremento risulti minore o uguale. 
L’assunzione del personale può avvenire anche per un monte ore superiore o inferiore a 500 ore ma, in ogni caso, non inferiore a 250 ore annue. 

CCNL Scuola: previsto il pagamento dell’IVC con la retribuzione di aprile

Nel cedolino di aprile saranno presenti le voci relative alle indennità di vacanza contrattuale 2022-2024 e 2025-2027

Ad aprile verrà erogata, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, l’indennità di vacanza contrattuale relativa al CCNL 2025-2027 che si sommerà all’IVC già in godimento relativo al triennio contrattuale 2022-2024. Difatti, nonostante il CCNL 2022/2024 sia già scaduto, ancora non è stato rinnovato e pertanto saranno presenti nella busta paga di aprile l’IVC riguardante sia il CCNL 2022/2024, sia il CCNL 2025-2027.
L’indennità verrà corrisposta, secondo gli importi indicati nella tabella pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS), in due diversi scaglioni:
– un importo pari allo 0,6% degli stipendi tabellari nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2025;
– nella misura dell’1% dal 1° luglio 2025.
Tali importi verranno riassorbiti al momento della stipula del contratto di settore. 

Fatturazione elettronica per professionisti sanitari: c’è l’ok del Garante Privacy

Il Garante Privacy ha evidenziato la conformità del nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari con la normativa sulla protezione dei dati personali (Garante per al protezione dei dati personali, nota 21 marzo 2025, n. 533).

In merito all’introduzione del nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, previsto per entrare in vigore il 1° gennaio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato essere in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

Al riguardo il Garante ha risposto ad alcuni quesiti posti dagli operatori che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti dei loro pazienti

 

In particolare, con il parere favorevole del 7 dicembre 2023, il Garante privacy ha ritenuto che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulle modalità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria individuasse misure appropriate a tutela dei dati sanitari degli assistiti.

 

Viene, inoltre, specificato che l’Agenzia delle entrate potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per le finalità fiscali, escludendo i dati relativi alla salute degli interessati (descrizione della prestazione e codice fiscale dell’assistito).

 

Attualmente, il quadro normativo vigente, che rimarrà in essere fino al 31 dicembre 2025, stabilisce che in nessun caso le fatture elettroniche relative all’erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti degli assistiti debbano essere emesse tramite il Sistema di Interscambio.