CCNL Edilizia: aggiornate le percentuali di incidenza

Al 6% l’incidenza della manodopera per la categoria SOA OS18-B

In data 9 maggio 2024, ad integrazione dell’Accordo del 30 gennaio 2024, le Parti sociali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci – Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Confapi Aniem con Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil, hanno determinato la percentuale di incidenza (nella misura del 6%) della manodopera che interessa la categoria SOA OS18-B.
Questa si applica sia alla fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate, sia ai lavori in corso.
Inoltre, con il medesimo accordo, è stato disposto che le Casse Edili e le Edilcasse devono applicare, per gli appalti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale (ove richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A), le relative sottocategorie e le seguenti  percentuali di incidenza minima prevista:
– per OG 2, la sottocategoria lavori stradali: 13,77%;
– per OS 2-A, la sottocategoria lavori stradali: 13,77%.

Aree di crisi industriale complessa in Sicilia: prorogata l’indennità per il 2024

Per i lavoratori il trattamento è pari alla mobilità in deroga (INPS, messaggio 14 maggio 2024, n. 1850).

L’INPS ha riepilogato alcune informazioni riguardanti l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Sicilia (articolo 1, comma 251-bis, Legge n. 145/2018).

La proroga fino al 31 dicembre 2024 del trattamento in commento è stata prevista dall’articolo 3, comma 2-bis del D.L. n. 4/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 28/2024. Peraltro, l’indennità in argomento, introdotta dall’articolo 1-bis del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, è stata oggetto di diverse proroghe. 

In particolare, per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga del trattamento di mobilità in deroga per l’anno corrente, il comma 2-ter dell’articolo 3 del D.L. n. 4/2024 ha previsto uno stanziamento pari a 973.400 euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (articolo 1, comma 199 della Legge n. 190/2014).

L’indennità in oggetto è concessa dalla Regione siciliana in continuità e previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

L’Istituto, per le istruzioni operative relative alla gestione della misura, rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 51/2021.

 

Nuovi livelli reddituali per l’Assegno per il nucleo familiare

L’INPS comunica i nuovi livelli di reddito per la corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare relativamente al periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 (INPS, circolare 15 maggio 2024, n. 65).

A seguito dell’abrogazione, dal 1° marzo 2022, dell’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

 

Nella circolare in commento, l’INPS rende noti i nuovi livelli reddituali rivalutati in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente. Tale variazione, tra l’anno 2023 e l’anno 2022, è risultata pari a + 5,4%.

 

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

 

Alla circolare sono allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, alle diverse tipologie di nuclei familiari

 

In caso di nuclei composti da più di 12 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna della prima tabella va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 67,95 euro per ogni componente oltre il settimo.

 

L’INPS ricorda che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Ebat Foggia: “assegno di maternità una tantum” per l’anno 2024

C’è tempo fino al 28 giugno per la presentazione delle domande al Patronato, a mezzo pec o a mano presso gli uffici

Il Comitato di Gestione della CIALA-EBAT, l’Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, ha deliberato l’assegnazione per l’anno 2024 di un “assegno di maternità una tantum”, a favore dei genitori (lavoratrici/lavoratori agricoli) di figli nati nell’anno 2023, ovvero di tutori esercenti la potestà genitoriale di nati nell’anno 2023, assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e residenti nella provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.
A disposizione dei beneficiari sono previste risorse finanziarie pari a trentamila euro. Qualora l’importo dei buoni richiesti dovesse superare la disponibilità delle risorse finanziarie, verrà utilizzata come strumento di selezione la data di ricezione delle domande, come risultante dal relativo numero di protocollo. Il numero di protocollo sarà assegnato in base all’orario di acquisizione della domanda presentata a mano ovvero in base all’orario di arrivo della PEC. L’importo unitario dell’assegno è di 500,00 euro.
Possono presentare la domanda tutte le lavoratrici e/o lavoratori, occupati nelle imprese agricole della provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli che applicano il contratto provinciale di lavoro e sono in regola con i versamenti dei contributi CIALA-EBAT. I richiedenti dovranno risultare iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratoti agricoli OTI ed OTD della provincia di Foggia, con almeno 51 giornate nell’anno 2023. Per i residenti fuori dalla provincia di competenza della Cassa ma regolarmente occupati nelle imprese di cui sopra, valgono gli stessi diritti, a condizione che dichiarino di non aver richiesto identico contributo ad altra Cassa. 
I richiedenti, a seguito della compilazione della domanda, dovranno allegare la seguente documentazione:
– copia del documento di riconoscimento;
– copia buste paga dei rapporti di lavoro relativi all’anno 2023, o copie modelli UNILAV anno 2023 o CU 2024;
– copia del Prospetto di liquidazione dell’Indennità di maternità dell’INPS o Certificato di esistenza in vita dei nuovi nati;
– attestazione ISEE 2024 con un valore non superiore ad euro 20.000;
– prospetti riepilogativi F24 dell’INPS e le quietanze di pagamento (per i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli);
– autocertificazione stato di famiglia rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000;
– attestazione coordinate bancarie del richiedente.
Le domande, da presentare tramite Patronato a mezzo pec o a mano presso gli uffici, devono essere acquisite al protocollo dell’Ente dal 6 maggio 2024 alle ore 12:30 del 28 giugno 2024.

Appalti in luoghi confinati e organi di certificazione dei contratti

Forniti chiarimenti in materia di competenza territoriale (INL, nota 8 maggio 2024, n. 859).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto sul tema della certificazione degli appalti in luoghi confinati e negli ambienti sospetti di inquinamento (DPR n. 177/2011), evidenziando innanzitutto che per quanto concerne la competenza territoriale degli organi abilitati alla certificazione la disciplina di riferimento è contenuta nel Titolo VIII – Capo I del D.Lgs. n. 276/2003 e, in particolare negli articoli 76 e 77, nonché nel D.M. 21 luglio 2004, all’interno del quale si fa espresso rinvio al regolamento interno adottato dalla singola Commissione all’atto della costituzione. 

In effetti, la previsione contenuta nel citato articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003, in forza del quale “le parti stesse devono rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore”, trova applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui si intenda dare avvio alla procedura di certificazione presso le commissioni di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b) e, pertanto, esclusivamente laddove ci si rivolga alle commissioni abilitate alla certificazione istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro e le Province.

Invece, nell’eventualità si tratti di una fattispecie ricompresa nell’articolo 76, comma 1, lettera c-ter) (caso al quale si riferisce concretamente la nota in commento) l’ambito di competenza territoriale resta definito nel regolamento interno della relativa Commissione.

Infine, in riferimento all’attività di indagine della Commissione di certificazione, ferma restando l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’INL ritiene possibile richiedere anche a campione, in relazione alla verifica relativa all’applicazione del CCNL, l’eventuale documentazione di supporto: ad esempio il LUL o i prospetti paga nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali