Le novità 2024 del certificato di pensione ObisM

Il documento è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI 1 (INPS, messaggio 9 maggio 2024, n. 1772).

Come ogni anni, l’INPS mette a disposizione, fra i servizi online al cittadino, il certificato di pensione, cosiddetto modello ObisM, fruibile accedendo al “Fascicolo previdenziale del cittadino”, attraverso il sito istituzionale, tramite SPID, CIE, CNS, PIN ed eIDAS.

In particolare, il certificato di pensione 2024 è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI 1, confluita all’INPS con effetto dal 1° luglio 2022.

Perequazione automatica previsionale per l’anno 2024

Il certificato di pensione viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute.

In particolare, per il 2024, l’aumento delle pensioni per l’adeguamento al costo della vita, stabilito in via previsionale, è pari al 5,4%.

Caratteristiche del certificato di pensione 2024

Il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche:

– importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente);

– eventuali ulteriori 2 mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano);

– importo delle singole trattenute fiscali;

– eventuali detrazioni di imposta applicate.

Novità per il 2024

Il certificato di pensione per l’anno 2024 è stato implementato con le informazioni relative alle seguenti novità:

– incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (articolo 1, comma 310 della Legge n. 197/2022 – Legge di bilancio 2023) riconosciuto, per il 2024, nella misura del 2,7% senza distinzione di età del percipiente, ai titolari di un trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento di importo inferiore o pari al trattamento minimo per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità, come illustrato nella seguente tabella:

INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022)
Trattamento Minimo % incremento Incremento

massimo riconosciuto

Importo massimo riconosciuto
598,61 € 2,7% 16,16 € 614,77 €

– pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 283 della Legge n. 197/2022 – Legge di bilancio 2023), riconosciuta in via sperimentale per l’anno 2023, al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni e perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2023;

– applicazione del nuovo sistema di calcolo per scaglioni e aliquote ai fini IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 216/2023.

Categorie escluse

Il certificato di pensione non viene comunque predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, cosiddette “isopensioni” ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.

L’unica eccezione è rappresentata dall’indennizzo commercianti, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.

Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato di pensione contiene le sole informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.

Il certificato di pensione dinamico

Il certificato di pensione, dal 2021, è reso in modalità dinamica e aggiornato alla data della richiesta da parte dell’interessato; pertanto, è possibile ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d’anno.

Inoltre, per i certificati emessi negli ultimi 5 anni viene messa a disposizione una versione statica storicizzata, consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.

 

Pensione ai superstiti, inclusi i nipoti maggiorenni orfani

Esteso il riconoscimento del trattamento ai superstiti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 64).

L’INPS ha recepito la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38 del D.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Al riguardo, l’Istituto comunica anche che in ragione dell’unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, in caso di morte del dante causa, il riferimento alla pensione di reversibilità – trattamento riconosciuto in caso di morte del pensionato – deve essere inteso anche alla pensione indiretta – trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte dell’assicurato.

Ne consegue che, per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti. Pertanto, le nuove domande e le domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto dovranno essere definite secondo i predetti criteri.

Riliquidazione delle pensioni riconosciute a contitolari

A seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022. le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto (articolo 22 della Legge  n. 903/1965 e articolo 1, comma 41 della Legge n. 335/1995), devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento.

In particolare, la pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli dovrà essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto.

Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in argomento dovrà essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Comunque, qualora, per effetto della riliquidazione, risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

Revoca delle pensioni già riconosciute, ma incompatibili

Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell’ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa.

Come già visto, ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in questione deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti aventi diritto comporta l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti.

In ogni caso, le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

Opzione donna 2024, le istruzioni applicative

Fornite le indicazioni sui requisiti, le condizioni e la decorrenza di questo specifico istituto di pensione anticipata (INPS, circolare 3 maggio 2024, n. 59).

L’INPS ha fornito le sue istruzioni per l’applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024  alla cosiddetta Opzione donna

In effetti, l’articolo 1, comma 138 della Legge n. 213/2023 ha esteso il diritto alla pensione anticipata, di cui all’articolo 16, comma 1-bis del D.L. n. 4/2019 alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

I requisiti

In particolare, possono accedere a Opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma. Peraltro, il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. 

Le condizioni

Le lavoratrici, in possesso dei citati requisiti anagrafici e contributivi, possono accedere a Opzione donna nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni:

assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: 

– hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

– sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Decorrenza e domanda

A Opzione donna si applicano le disposizioni in materia di decorrenza relative alla cosiddetta “finestra mobile” (articolo 12, comma 2, D.L. n. 78/2010). Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Infine, l’INPS comunica che le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

Pensione di vecchiaia e anticipata: le novità della Legge di di bilancio 2024

Fornite le istruzioni sulle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c) della Legge n. 213/2023 (INPS, circolare 13 marzo 2024, n. 46).

L’INPS, con la circolare in commento, è intervenuta per illustrare le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) alle disposizione del D.L. 201/2011 (commi 7, 11 e 12 dell’articolo 24) in materia di pensione di vecchiaia e pensione anticipata nel sistema contributivo.  

Pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera a) della Legge n. 213/2023), per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7 del D.L. n. 201/2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro).

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima della Gestione separata, nonché in regime di cumulo.

Pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera b), Legge n. 213/2023) il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata è pari a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con 2 o più figli.

Adeguamenti alla speranza di vita 

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera c) della Legge n. 213/2023), il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva di cui all’articolo 24, comma 11 del D.L. n. 201/2011, deve essere adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010. 

Importo massimo

L’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3) della Legge di bilancio 2024, prevede che la pensione anticipata viene riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (2.993,05 euro, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

 

Decorrenza della pensione

 

Dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3) della Legge n. 213/2023) il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata si consegue trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra).

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO o al 1° maggio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata, nonché in regime di cumulo.

Infine, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011, vigenti al 31 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che entro la predetta data hanno maturato i prescritti requisiti, incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

 

Le attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto

I documenti sono disponibili sul Portale dei pagamenti (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 908).

L’INPS ha comunicato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei pagamenti del sito istituzionale, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

L’Istituto ha anche reso noto che sono disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Modalità di utilizzo 

L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica 3.0) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita.

Inoltre, l’INPS precisa che le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei pagamenti, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando una specifica casella di posta elettronica, inclusa nel messaggio in commento.

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei pagamenti, in quanto questi enti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, nell’area tematica “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”.

Nel caso in cui si riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria struttura territoriale di competenza, mentre gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI 1), potranno utilizzare una diversa casella di posta elettronica indicata comunque nel messaggio in argomento.