Comuni montani: agevolazioni per il lavoro agile e giovanile

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione dei territori di montagna (Legge 12 settembre 2025, n. 131).

Sulla Gazzetta ufficiale del 19 settembre scorso è stata pubblicata la Legge n. 131/2025 recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Il provvedimento, entrato in vigore il 20 settembre 2025, con l’articolo 26 dispone misure per l’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani.

Per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero contributivo spetta per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano di cui all’articolo 2, comma 2 della medesima legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli anni successivi a quelli sopra indicati, l’esonero è limitato, per il 2028 e il 2029, al 50% nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e, per il 2030, al 20% nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della misura i premi e i contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’agevolazione in argomento, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Un’agevolazione fiscale è poi prevista dall’articolo 25 della legge a favore delle imprese montane esercitate da giovani. 

Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all’articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell’attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonché alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei citati comuni, e i cui soci siano per più del 50% persone fisiche che alla data di avvio dell’attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d’imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n.  241/1997, in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro, e l’imposta calcolata applicando al medesimo reddito l’aliquota del 15%. Quale condizione, è richiesto che l’attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell’anno solare di riferimento.

Il comma 2 dell’articolo 25 disciplina poi il caso specifico dei territori dei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ove insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla Legge n. 482/1999, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

Il credito d’imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Scadenza imminente per il 730 precompilato: ultimi giorni per l’invio

C’è tempo fino al 30 settembre per presentare il 730 precompilato. Un mese in più per il modello Redditi, che va inviato entro il 31 ottobre 2025 (Agenzia delle entrate, comunicato 25 settembre 2025).

L’Agenzia delle entrate ricorda la scadenza per la presentazione del modello 730 precompilato, fissata per il 30 settembre 2025.

 

Dai primi dati, tra i cittadini che hanno già inviato la dichiarazione in autonomia circa 6 su 10 hanno scelto la “modalità semplificata”, che offre un percorso guidato senza campi né codici e un’interfaccia intuitiva. Da un primo bilancio sui 730 già trasmessi in autonomia dai cittadini, circa 6 modelli su 10 sono stati inviati in modalità semplificata: lo scorso anno, a una settimana dal termine, erano il 52%. Inoltre, sempre considerando i 730 semplificati, il 41% è stato accettato così come predisposto dal Fisco

 

L’Agenzia delle entrate ha attivato misure di comunicazione, come l’invio di promemoria tramite l’app “IO”, per sollecitare i contribuenti che non hanno ancora completato l’invio della loro dichiarazione. Nella modalità semplificata, non è necessario conoscere i campi della dichiarazione né i codici da indicare: è infatti il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente.

 

Per quanto riguarda le modalità di consultazione e invio, i contribuenti possono accedere nell’applicativo, disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). È prevista anche la possibilità di delegare un familiare o una persona fidata per gestire l’invio online. In alternativa. In alternativa, si può inviare una PEC o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia. Un mese in più per il modello Redditi, che va inviato entro il 31 ottobre 2025.

 

In aggiunta, l’Agenzia offre diverse risorse informative, tra cui guide dettagliate e video tutorial disponibili sui canali social e sul sito ufficiale, per supportare i cittadini nel processo di invio della dichiarazione.

CCNL Enti culturali e ricreativi: nuovo incontro per il rinnovo

Rappresentanza sindacale, aumenti economici e riclassificazione del personale sono i temi trattati

Il 23 settembre si è tenuto un nuovo incontro tra Federculture e le OO.SS. Fp-Cgil,  Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle Aziende, Imprese, Società, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni ed Enti aderenti a a Federculture.

Gli argomenti oggetto di discussione sono stati la rappresentanza economica, nuovi incrementi retributiva e la riclassificazione del personale.
Per quanto riguarda il primo argomento i sindacati hanno richiesto il piene rispetto del protocollo vigente firmato da Fp-Cgil,  Cisl-Fp e Uil-Fpl, mentre Federculture propone la sottoscrizione di un protocollo specifico condiviso con le Organizzazioni Sindacali.

Dal punto di vista economico, si propone un  aumento economico sul livello tabellare del 6,65%  da novembre 2024. 
Tale argomento è rinviato al prossimo incontro del 13 ottobre. 
Infine, per quanto riguarda la classificazione del personale si propone una semplificazione del sistema vigente con l’incorporazione di alcuni livelli.
Tale argomento sarà oggetto di un nuovo incontro da definire. 

CCNL Dirigenti Medici e Veterinari: si apre il tavolo di trattativa per il rinnovo 

il 1° ottobre Inizia il confronto: i sindacati chiedono di sbloccare le risorse 

Il 1° ottobre 2025 si terrà il primo incontro all’Aran per il rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2022-2024. Fp-Cgil, pur sottolineando la positività dell’avvio delle trattative, esprime delusione perché l’atto di indirizzo governativo non include le risorse per l’indennità di specificità professionale, già finanziate per il 2026 ma di fatto congelate fino al prossimo rinnovo. Queste risorse, pari a circa 180,00 euro lordi mensili per ciascun professionista, sarebbero utili ad alleviare la suddetta riduzione di finanziamenti del CCNL.

Inoltre, il sindacato ribadisce che gli aumenti salariali previsti dal rinnovo (5,78%) non coprono l’inflazione del triennio considerato (circa 17%). Chiede al Governo di sbloccare tali risorse al fine di colmare il divario tra aumenti e inflazione.

Dal punto di vista normativo propone di migliorare la normativa sull’orario di lavoro per prevenire l’uso indiscriminato degli straordinari e valorizzare economicamente i neoassunti e le posizioni variabili.

Gestione dipendenti pubblici: arrivano ulteriori chiarimenti

Fornite istruzioni operative sull’avvio del graduale percorso di inibizione di alcune funzionalità di “Nuova Passweb” (INPS, messaggio 23 settembre 2025, n. 2764).

Dopo il recente messaggio 2730/2025, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti operativi in merito alle istruzioni già fornite riguardanti la Gestione dipendenti pubblici (GDP) e sull’avvio del graduale percorso di inibizione di alcune funzionalità di “Nuova Passweb”.

In particolare, l’INPS ha comunicato che, per le amministrazioni/enti inquadrati esclusivamente nel comparto degli enti locali (CPDEL, CPS, CPI ed ex INADEL), a decorrere dal 1° ottobre 2025, non sarà consentito l’utilizzo delle sole funzionalità di popolamento delle posizioni assicurative dei propri dipendenti e, in particolare, saranno inibite le funzioni “Inserisci”, “Modifica” ed “Elimina periodo di servizio”. Gli interventi sul conto assicurativo degli iscritti saranno possibili soltanto mediante i flussi UniemensListaPosPA.

Il blocco sarà operativo per i periodi fino alla competenza 30 settembre 2012, per i quali era consentito l’intervento diretto su “Nuova Passweb”.

Per quanto attiene, invece, alle amministrazioni/enti inquadrati nel comparto Stato (CTPS, CPUG ed ex ENPAS), sarà ancora possibile operare tramite l’applicativo “Nuova Passweb” con le consuete modalità.

Inoltre, l’Istituto fa presente che il blocco implementato sull’applicativo “Nuova Passweb” agisce a livello del singolo periodo di servizio afferente a un’amministrazione/ente avente come cassa obbligatoria la CPDEL, la CPS, la CPI e l’ex INADEL.